Regolamento della Biblioteca

Regolamento della Biblioteca

Premessa

La biblioteca di Casa Cuseni è gestita dalla Fondazione Internazionale Robert Hawthorn Kitson che ha avuto i riconoscimenti giuridici dalla Regione Siciliana e dallo Stato Italiano:

Riconoscimento giuridico e l’approvazione dello statuto presso la Regione siciliana (D.D. della Presidenza della Regione Siciliana n. 109 del 19 gennaio 2019).

Riconoscimento giuridico e l’approvazione dello statuto presso il Ministero degli Interni  (Provvedimento nr 58973 del 18 giugno 2020, al nr 440).

La biblioteca conserva un fondo antico e moderno, recentemente oggetto di studio e di catalogazione da parte della Soprintendenza di Messina, ed un grande archivio documentario che conserva lettere, appunti e fotografie di celebrità della letteratura mondiale.

Qui Ernest Hemingway scrisse il suo primo racconto, Lord Bertrand Russell vinse il nobel per la letteratura e Denis Mack Smith contribuì alla conoscenza storica dell’Italia meridionale  con i saggi scritti in questa biblioteca lasciandoci  il suo patrimonio archivistico.

Il convegno tenuto nell’ambito di Bibliocom 2004, Biblioteche d’autore: pubblico, identità, istituzioni, ma, ancor prima, la sessione intitolata Archivi e Biblioteche d’autore, nel primo convegno della serie Conservare il Novecento, al Salone del restauro di Ferrara il 26 marzo 2000, spiega bene la tipologia di biblioteche come quella di Casa Cuseni.

In quel congresso, il dott.. Luigi Crocetti si soffermava sul fenomeno della diffusione degli archivi culturali legati a singole persone, costituiti da materiali svariatissimi costituiti da carte, libri, fotografie, disegni, e in qualche caso anche da oggetti e arredi. Tutti questi materiali, raccolti insieme, restituiscono gli interessi e le relazioni dei due proprietari della Villa, Robert H. Kitson e Daphne M. Phelps, nel contesto storico in cui hanno operato, in quanto testimonianze dirette di un vita letteraria, artistica o scientifica. Questa biblioteca ha da sempre calamitato l’interesse tanto del mondo accademico quanto di quello professionale. Questa Raccolta di libri, accorpati in maniera funzionale alla propria attività da intellettuali che hanno vissuto a Taormina,  sono stati oggetto di tutela.

Il D.D.G. n. 6252 del 11 dicembre del 2018 della Regione Siciliana (di seguito allegato) disponeva che la raccolta di libri denominata Raccolta libraria Casa Cuseni”, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., è dichiarata di importante interesse culturale, in quanto individuata fra i beni elencati all’art. 10 comma 3 lett.c) del D. Lgs. medesimo ed all’art. 2 della L.R. n. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi”.

I nostri documenti sono legati  da un vincolo, ed è evidente, pertanto, che si evoca il concetto fondamentale delle scienze archivistiche.

La raccolta libraria della biblioteca di Casa Cuseni è costituita da un fondo antico, un fondo moderno specializzato in arte ed in Arts and Crafts Movements e in letteratura, che coesistono assieme a materiale di natura più propriamente archivistica, dalla corrispondenza privata ai fogli di lavoro dell’attività intellettuale, dalle annotazioni autografe al materiale paratestuale (in senso ampio, anche “aggiunto” al singolo esemplare posseduto) che ricostruisce in maniera compiuta il profilo dei proprietari e delle vicende della loro vita e dei tanti studiosi che qui hanno lavorato, da Lord Bertrand Russell (che in questa biblioteca ricevette la comunicazione che aveva vinto il Nobel per la letteratura) da Anatole France, a Denis Mack Smith (che in questa biblioteca ha scritto tutta la sua monumentale opera sulla storia dell’Italia e della Sicilia), a Ezra Pound, Tennessee Williams, Rohal Dahl, Andrè Gide, Roger Peyrefitte (che qui ha scritto i libri che hanno fatto conoscere la città di Taormina), ed ancora a artisti famosi, da Salvador Dalì a Pablo Picasso, ai Presidenti delle Reali Accademie artistiche britanniche, basti ricordare Sir Frank Brangwyn, Sir Alfred East, Sir George Clausen, Richard Henry Wrigh, Cecil Arthur Hunt, ma anche tutti i pittori e scultori futuristi italiani, (Giacomo Balla, Fortunato Depero, Filippo Tommaso Marinetti),  o Duilio Cambellotti che in questa casa ha lasciato le fotografie delle sue scenografie che sarebbero state oggetto di scena al Teatro Antico. I nostri archivi sono intatti e saranno necessari a quanti volessero studiare in numerosi artisti che vissero a Casa Cuseni, per comprendere meglio la biblioteca, le sue dinamiche, e la contestualizzazione culturale dell’archivio.

Il primo proprietario, l’artista britannico Robert Hawthorn Kitson, che ideò il nucleo centrale della biblioteca, implementandola negli anni, è stata una personalità di spicco a livello locale e internazionale. Sua nipote, la scrittrice Daphne Phelps, ha continuato ad essere un grande attrattore culturale.

Nell’approccio gestionale teniamo conto, sempre, dei soggetto che l’hanno costituita. Solo questa conoscenza, infatti, può permettere un trattamento corretto della biblioteca. Alcuni opere che possediamo sono preziosissime e rappresentano un unicum – come d’altra parte ogni esemplare di stampato – sia dal punto di vista bibliografico e bibliologico, sia nel contesto più ampiamente culturale, in quanto restituisce le pratiche di lettura, studio e formazione del proprietario e di tutti gli studiosi qui riuniti.

Molti dei nostri esemplari, catalogati dalla Soprintendenza di Messina,  sono di frequente corredati da dediche autografe, ex libris, postille e note manoscritte a margine del testo, e così via.

In questa prospettiva, l’attenzione catalografica agli esemplari e alla loro descrizione  è necessaria,  doverosa, particolarmente in un paese come il nostro, erede di una prestigiosa tradizione letteraria e culturale.

Un’attenzione specifica che ne evidenzi le potenzialità come fonti per la ricerca culturale e storica.  Sarebbe auspicabile realizzare una ricognizione scientificamente controllata della biblioteca, che consentirebbe al ricercatore di cogliere i legami geografici e culturali tra le raccolte di autori diversi, qui presenti, a partire dalle loro proprietà bibliografiche, bibliologiche, paratestuali e archivistiche dei nostri fondi.

In occasione del 49° Congresso AIB, il dott. Luigi Crocetti ricordava ai bibliotecari alle prese con i libri rari e i fondi speciali, l’importanza di una visione unitaria all’interno della biblioteca, affermando che la gestione delle raccolte storiche non poteva prescindere dal ricorso alla tecnologia, in quanto strumento in grado di potenziare notevolmente la cooperazione che in questo ambito, dovendo procedere alla collazione sistematica tra le copie esistenti di una determinata edizione al fine di informare gli studiosi sulle differenze intercorrenti, si rivelava essenziale.

Infine, riteniamo che le collezioni storiche che appartengono alla Fondazione Robert Hawthorn Kitson, Casa Cuseni, Taormina, oggi il museo ufficiale della città di Taormina, ai fini della loro valorizzazione, possa e debba organizzarsi lungo la strada del servizio e dell’accessibilità, permettendo alla comunità degli studiosi e dei ricercatori, un accesso strutturato a tale materiale documentario. Riteniamo pertanto di doverci dotare di un regolamento e di una carta dei servizi che disciplinava la funzionalità della biblioteca nell’ottica generale della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario ed archivistico. Il seguente regolamento è stato deliberato dall’Ente.

Regolamento della biblioteca della Fondazione di Casa Cuseni

La Biblioteca di Casa Cuseni conserva un fondo antico e moderno, recentemente oggetto di studio e di catalogazione da parte della Soprintendenza di Messina, ed un grande archivio documentario che conserva lettere, appunti e fotografie di celebrità della letteratura mondiale.

Qui Ernest Hemingway scrisse il suo primo racconto, Lord Bertrand Russell vinse il nobel per la letteratura e Denis Mack Smith contribuì alla conoscenza storica dell’Italia meridionale  con i saggi scritti in questa biblioteca lasciandoci  il suo patrimonio archivistico. Tutti questi materiali, raccolti insieme, restituiscono gli interessi e le relazioni del proprietario, nel contesto storico in cui ha operato, in quanto testimonianze dirette di un vita letteraria, artistica o scientifica.

Per un razionale utilizzo e per la tutela e valorizzazione delle raccolte si pubblica, di seguito, il regolamento .

Art. 1.

Biblioteca privata aperta al pubblico

La biblioteca di Casa Cuseni dipende direttamente, per la parte amministrativa, dall’Associazione Culturale Frank Brangwyn and Robert Hawthorn Kitson Art Gallery, e per la parte scientifica, dalla Fondazione Robert Hawthorn Kitson. Entrambi gli enti hanno avuto i riconoscimenti giuridici. 

Art. 2.

Compiti

  1. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui è inserita, le biblioteca di Casa Cuseni svolge i seguenti compiti:
  2. a) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche;
  3. b) documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti.
  4. I compiti di cui al comma precedente sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. 

Titolo secondo

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 3

Tutela del patrimonio

  1. I locali ove ha sede la biblioteca e quanto in essi contenuto, il patrimonio documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature, sono affidati per la custodia al direttore.

Art. 4.

Notifica delle sottrazioni

  1. È obbligo di ogni impiegato o socio dare tempestivamente notizia al direttore di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno relativi al patrimonio della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente conoscenza.
  2. Lo smarrimento o la sottrazione del materiale documentario viene annotato in un registro apposito. Il registro è custodito alla reception del Museo

Art. 5.

Registrazioni in entrata

  1. Qualsiasi unità di materiale documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, nonché schedari, scaffalature e contenitori, immobili per destinazione, che entrano a far parte del patrimonio della biblioteca, devono essere iscritti nel registro cronologico d’entrata. Il registro è custodito alla reception del Museo.
  2. Ove opportuno, nel registro cronologico d’entrata possono tenersi distinte le registrazioni del materiale documentario a stampa da quelle relative al materiale documentario non a stampa e agli oggetti e contenitori di cui al primo comma del presente articolo.
  3. Registrazioni distinte per il materiale documentario possono, inoltre, essere tenute a seconda della provenienza per acquisto, deposito obbligatorio, dono.
  4. In ogni caso il numero d’entrata deve essere sempre in unica serie complessiva, concatenata con i necessari rinvii.
  5. Viene assegnato un numero d’entrata diverso ad ogni unità del materiale documentario, anche nel caso di pubblicazioni in più parti fisicamente distinte. Nel caso di periodici, il numero d’entrata viene iscritto solo sul primo fascicolo di ogni annata.
  6. Per i documenti la cui natura o consistenza, in rapporto alle funzioni della biblioteca, consigli una gestione per classi o gruppi, l’iscrizione nel registro cronologico di entrata, di cui al primo comma del presente articolo, è consentita per gruppi di contenuto affine, o di simile formato, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di indicare per ogni gruppo di documenti il numero complessivo, nonché di assegnare un proprio esponente ad ogni unità.
  7. Il registro di cui al primo comma del presente articolo non è rilegato ma è un registro di carico.

Art. 6.

Depositi

  1. La biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificità delle raccolte, può, con autorizzazione della Presidenza del Comitato scientifico della Fondazione o su disposizione della Presidenza dell’Associazione, ricevere materiale documentario. La biblioteca non può, in alcun caso, alienare alcun bene.
  2. Nel verso del frontespizio di ogni documento o nella busta, trattandosi spesso di documenti molto antichi, deve essere apposto un timbro che è stato studiato e verificato con la sezione bibliotecaria della Soprintendenza di Messina.
  3. Il timbro di cui al comma precedente deve essere apposto con le modalità di cui al successivo art. 14.
  4. Il materiale documentario ricevuto in deposito andrà registrato nell’apposito registro.

Art. 7.

Servizi automatizzati

  1. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dagli articoli 4, secondo comma, e 5, primo comma, sono sostituiti dagli stampati prodotti dall’elaboratore, purché questi siano completi di tutti gli elementi presenti nei modelli prescritti e vengano periodicamente rilegati a volume. 

Art. 8.

Inventari topografici

  1. La biblioteca dovrà costituire un inventario topografico dei beni archivistici che custodisce.
  2. a) un inventario topografico dei manoscritti;
  3. b) un inventario topografico generale del materiale documentario eventualmente affiancato da un catalogo a schede, ordinato topograficamente. Quest’ultimo sostituisce l’inventario topografico in caso di collocazione sistematica;
  4. c) inventari topografici speciali per gli oggetti di interesse artistico, storico e scientifico.
  5. d) un inventario topografico dei beni mobili.
  6. Negli inventari di cui al comma precedente, alla descrizione essenziale di ogni unità si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro cronologico d’entrata.
  7. Quando i servizi della biblioteca saranno in parte automatizzati, gli inventari a volume, previsti dal presente articolo, sono sostituiti dalle registrazioni in memoria, purché complete di tutti gli elementi presenti nei modelli prescritti.
  8. I dati così registrati debbono essere resi riproducibili e consultabili nella sequenza prevista dai suddetti modelli, conservando memoria delle eventuali correzioni apportate.

Art. 9.

Cancellazioni e correzioni

  1. Negli inventari è rigorosamente vietato cancellare.
  2. Le correzioni necessarie si apportano in modo che si possa comunque leggere quello che prima era scritto. 

Art. 10.

Cataloghi

  1. La biblioteca dovrà possedere:
  2. a) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa del fondo antico appartenuto al giudice Giuseppe Navarra.
  3. b) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa del fondo moderno appartenuti a Robert H. Kitson.
  4. c) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa del fondo dell’Arts and Crafts Movements.
  5. d) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa del fondo appartenente a Daphne Phelps.
  6. e) un catalogo dei manoscritti.
  7. f) un catalogo sistematico per i documenti moderni.
  8. g) cataloghi alfabetici per le carte geografiche.

Art. 11.

Norme di catalogazione

  1. Il Ministero promuove ed approva le norme per la catalogazione dei documenti e, su richiesta delle singole biblioteche, autorizza l’impianto di nuovi cataloghi e l’impiego di nuovi supporti. Quindi, sarà compito della direzione di questa biblioteca catalogare i documenti con sistema automatizzato e promuovere la digitalizzazione dei manoscritti.

Art. 12.

Conservazione di cataloghi e inventari

  1. I cataloghi e gli inventari sono conservati in modo da permetterne la consultazione. 

Art. 13.

Trattamento dei documenti

  1. Il materiale documentario deve essere annotato nel registro cronologico d’entrata e nel rispettivo inventario topografico e deve, inoltre, essere descritto, se e come stabilito, nei diversi cataloghi previsti dal presente regolamento.
  2. La descrizione di ciascun documento nei cataloghi deve essere corredata dall’indicazione del numero di iscrizione nel registro cronologico d’entrata e dalla collocazione.
  3. Quando i servizi della biblioteca saranno tutto o in parte automatizzati, le operazioni descritte saranno svolte secondo procedure automatizzate.
  4. Il numero d’entrata e la collocazione si riportano anche sul documento o sull’oggetto secondo le modalità stabilite dalla Soprintendenza di Messina che ha catalogato i fondi. In generale:
  5. a) il numero d’entrata deve essere iscritto alla fine del testo di ogni manoscritto o stampato, in modo da non danneggiare il documento e restare indelebile. La collocazione si segna, per i manoscritti, ove possibile, sul verso del piatto anteriore della legatura; per gli stampati, sul verso del frontespizio. Devono, comunque, restare leggibili le eventuali collocazioni precedentemente attribuite al documento. La collocazione stessa è riportata, tanto per i manoscritti quanto per gli stampati, sul cartellino recante il nome della biblioteca, da apporre all’esterno e nell’interno della legatura o copertina del volume od opuscolo e sul recto del foglio isolato;
  6. b) per i materiali non librari le indicazioni di cui alla precedente lettera a) si iscrivono sul cartellino che viene unito all’oggetto, in modo da non ridurne la leggibilità o pregiudicarne l’estetica.
  7. Ove ragioni estetiche e pratiche lo consiglino, il numero d’entrata e la collocazione possono segnarsi direttamente sul documento o sull’oggetto, nel punto e con il mezzo che si ritengono più opportuni.
  8. Tutti i documenti aventi carattere di rarità e/o di pregio che entrino in biblioteca per dono devono recare nell’interno della copertina un cartellino recante il nome del donatore e la data del dono. 

Art. 14.

Indicazione di appartenenza

  1. Su ciascuno dei documenti indicati nel precedente art. 13, comma quarto, deve essere apposto un timbro con il nome della nostra Fondazione, come concordato con la Soprintendenza di Messina.
  2. Il timbro di cui al primo comma del presente articolo deve essere apposto:
  3. a) nel verso del frontespizio; in mancanza del frontespizio sulla prima pagina; inoltre su una o più pagine convenute del documento;
  4. b) nel verso di ciascuna tavola fuori testo di stampato o pagina miniata di stampato o manoscritto;
  5. c) nel recto del foglio isolato;
  6. d) nel cartellino unito all’oggetto.
  7. Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del timbro sono stati studiati dai grafici e dal tipografo in modo da non pregiudicare l’estetica, la conservazione e l’uso del documento e dell’oggetto. 

Art. 15.

Schedari, registri e bollettari

  1. Oltre agli inventari e ai cataloghi elencati negli articoli 8 e 10, la biblioteca possiede:
  2. a) uno schedario delle pubblicazioni.
  3. b) un registro cronologico dei documenti smarriti o sottratti.
  4. Quando i servizi della biblioteca saranno in tutto o in parte automatizzati, le funzioni degli schedari w dei registri previsti dal presente articolo, saranno assicurate dall’elaboratore.

Art. 16.

Registrazioni del materiale sottoposto ad interventi di conservazione e restauro

  1. La biblioteca possiede:
  2. a) un registro dei documenti sottoposti a tutela ai sensi della legislazione vigente in materia, affidati per interventi finalizzati alla conservazione;
  3. b) un registro dei documenti non sottoposti a tutela affidati per interventi finalizzati alla conservazione.
  4. Nei registri di cui al comma precedente, l’affidatario dopo il riscontro di consegna, con l’apposizione della propria firma, annota il giorno in cui ha ricevuto i documenti e quello in cui si impegna a restituirli.
  5. All’atto della consegna, l’affidatario riceve un elenco di accompagnamento che egli restituisce, ad intervento avvenuto, congiuntamente ai documenti ricevuti in consegna.
  6. Il direttore della biblioteca può concedere le proroghe ritenute necessarie per un completo e corretto intervento finalizzato alla conservazione del materiale documentario.
  7. All’atto della restituzione del materiale, in precedenza affidato per interventi di conservazione, l’incaricato dalla direzione della biblioteca registra l’avvenuta restituzione apponendo la propria firma sui registri di cui al primo comma del presente articolo.
  8. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall’elaboratore, purché completi di tutti gli elementi in precedenza elencati. 

Art. 17.

Statistiche

  1. La biblioteca dovrà inviare al Ministero i dati statistici previsti dal modello SISTAN in vigore dopo aver espletato le pratiche di riconoscimento e di accreditamento.

Art. 18.

Registri contabili ed amministrativi

  1. Per l’amministrazione e la contabilità la biblioteca comunica le spese sostenute all’Associazione Culturale Frank Brangwyn and Robert Hawthorn Kitson Art Gallery. Pertanto, la biblioteca tiene:
  2. a) un registro delle spese fatte sulle aperture di credito.
  3. b) un registro cassa a pagine numerate.
  4. c) un giornale delle spese.
  5. d) una rubrica dei creditori, anche a schede, corredata, eventualmente, da un libro mastro dei creditori.
  6. e) un registro protocollo per la corrispondenza.
  7. f) un bollettario a più copie degli ordini relativi alla fornitura di oggetti e merci di modesto valore.
  8. g) un registro cronologico d’entrata per gli oggetti mobili conservati in biblioteca.
  9. h) un registro del materiale di facile consumo.
  10. La biblioteca deve, inoltre, provvedersi di tutti gli stampati occorrenti per le operazioni e per gli adempimenti prescritti dalla legge.
  11. Ove la gestione della biblioteca sia in tutto o in parte automatizzata, i registri e i bollettari di cui al primo comma del presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall’elaboratore, purché completi di tutti gli elementi in precedenza indicati. 

Art. 19.

Programmazione triennale ed annuale

  1. Ai fini dell’eventuale incremento degli stanziamenti sui capitoli di spesa per l’esercizio successivo, il direttore della biblioteca, sulla base di documentate necessità di spesa, formula precise e concrete richieste di finanziamento da presentarsi All’Associazione.
  2. Il direttore della biblioteca è tenuto a trasmettere all’amministrazione dell’Associazione:
  3. a) entro il 2 gennaio dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione triennale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessità finanziarie;
  4. b) entro il 30 aprile dell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce, la programmazione annuale delle spese ordinarie distinte per capitolo, accompagnata da una dettagliata relazione che evidenzi le necessità finanziarie. 

Art. 20.

Gestione fondi

  1. Ferma restando la presentazione dei rendiconti semestrali a norma della legge sulla contabilità, il direttore della biblioteca è tenuto a rendicontare ai soci.
  2. Il direttore della biblioteca è tenuto, inoltre, a trasmettere entro il mese di febbraio, il rendiconto annuale delle spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente, distinto per capitoli. 

Art. 21.

Relazione annuale

  1. Il direttore della biblioteca, entro il 15 febbraio, redige una dettagliata relazione che evidenzi l’attività svolta nell’anno precedente, alla luce degli obiettivi prefissati.
  2. Tale relazione, oltre a trattare dei programmi e progetti avviati nel corso dell’esercizio, dovrà contenere i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative.
  3. Tale relazione deve, inoltre, riguardare:
  4. a) opere edilizie e di ristrutturazione, arredamento di qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;
  5. b) incremento del patrimonio documentario;
  6. c) lavori di ordinamento e catalogazione;
  7. d) interventi di tutela;
  8. e) servizi di prestito e riproduzione;
  9. f) altri servizi al pubblico;
  10. g) mostre e promozione culturale;
  11. h) pubblicazioni curate dalla biblioteca;
  12. i) iniziative, studi e contributi realizzati in Italia e all’estero;
  13. l) amministrazione;
  14. m) personale;
  15. Nella relazione sono, inoltre, trattati particolari problemi che interessano la vita della biblioteca e viene espresso un giudizio complessivo sul suo funzionamento. 

Art. 22.

Interventi di prevenzione, conservazione e tutela

  1. Per garantire la conservazione ottimale del patrimonio documentario vanno eseguiti controlli periodici sul medesimo e laddove le condizioni lo richiedano, si deve prontamente provvedere ai necessari interventi di prevenzione, conservazione e tutela.
  2. Le operazioni di cui al comma precedente vanno effettuate con maggiore frequenza quando le condizioni dei servizi lo consentano, in particolare nelle biblioteche e nei reparti dove, per l’ubicazione o per la natura del patrimonio documentario, o per altri motivi, sia maggiore l’accumulo di polvere o il pericolo di agenti dannosi. 

Art. 23

Revisioni

  1. Devono essere eseguite periodicamente revisioni parziali del materiale documentario della biblioteca sulla scorta degli inventari.
  2. I verbali relativi alla esecuzione della procedura illustrata nel comma precedente devono essere sottoscritti dal personale che effettua la revisione. 

Art. 24.

Movimento dei documenti

  1. Ogni documento, prelevato dagli scaffali a qualsiasi titolo, deve essere immediatamente sostituito, in modo stabile ed evidente, con il modulo giustificativo del prelievo, compilato chiaramente in tutte le sue parti.
  2. Il procedimento descritto al comma precedente deve essere seguito anche per i documenti risultati mancanti o smarriti.
  3. La mancata ottemperanza a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo costituisce grave negligenza.
  4. I documenti dati in lettura debbono essere ricollocati al loro posto giorno per giorno, salvo il caso in cui il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato all’addetto che li riceve di volersene servire per i giorni successivi. 

Art. 25.

Innovazioni, irregolarità nel funzionamento, danni

  1. Quando il direttore della biblioteca ritenga necessarie innovazioni importanti che si riflettano sul funzionamento dell’istituto formula precise proposte al Ministero.
  2. Il direttore della biblioteca riferisce, inoltre, tempestivamente su qualsiasi danno rilevante alla biblioteca, nonché su qualsiasi grave insufficienza o irregolarità che possa verificarsi nel funzionamento dei servizi.

Titolo terzo

APERTURA E CHIUSURA

Art. 26.

Regolamento interno

Il regolamento interno contiene anche il calendario e l’orario di apertura, la disciplina dei servizi al pubblico e le disposizioni idonee ad assicurare il corretto funzionamento della biblioteca. 

Art. 27.

Calendario ed orario

  1. Il calendario e l’orario di apertura al pubblico della biblioteca debbono essere coordinati con gli orari di visita al museo.
  2. Il calendario e l’orario definiti ai sensi del comma precedente vengono comunicati al Comitato scientifico della Fondazione.

Art. 28.

Chiusura per revisioni

Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione o restauro, il direttore della biblioteca può disporre la chiusura al pubblico dell’istituto. Durante la chiusura non possono essere assicurati i servizi di informazione e di prestito.

Art. 29.

Interruzioni del servizio

  1. Ogni eventuale necessaria interruzione o riduzione del servizio pubblico deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione RH Kitson.
  2. Soltanto in caso di necessità grave ed urgente il direttore può, sotto la propria responsabilità, tenere chiusa la biblioteca, avvisando immediatamente la Fondazione RH Kitson.
  3. Di qualsiasi interruzione del servizio deve essere data tempestiva informazione sul sito della  Fondazione RH Kitson.

Art. 30.

Apertura e chiusura

  1. Le operazioni di apertura e chiusura della biblioteca devono essere effettuate in modo da garantire la sicurezza dei locali e del patrimonio negli stessi custodito.
  2. Le modalità di tali operazioni sono definite nell’ambito dei singoli regolamenti interni, tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze della biblioteca, e valgono anche tutte le volte che la biblioteca medesima debba aprirsi, per qualsiasi motivo, fuori del normale orario di servizio. L’accesso ai locali della biblioteca può avvenire solo in presenza del personale.
  3. Debbono essere comunque osservate le seguenti misure di prevenzione:
  4. a) tutti gli accessi alla biblioteca devono essere protetti da sistemi di sicurezza, in particolare quelli relativi ai locali in cui è custodito il materiale di pregio;
  5. b) prima di procedere alla chiusura, gli addetti debbono controllare tutti i locali e gli impianti della biblioteca.

Titolo quarto

SERVIZI AL PUBBLICO: LETTURA

Art. 31.

Condizioni d’ammissione

 Il limite d’età per l’ammissione in biblioteca è anni 14.

Art. 32.

Accesso e comportamento

  1. Prima di entrare in biblioteca l’utente ha l’obbligo di depositare all’ingresso borse, cartelle ed altri oggetti.
  2. L’utente deve rigorosamente rispettare le norme di legge che regolano l’uso dei luoghi della cultura.
  3. In particolare è rigorosamente vietato:
  4. a) danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio dell’istituto;
  5. b) far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti della biblioteca;
  6. c) disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro;
  7. d) fumare.

Art. 33.

Sale di lettura e consultazione

  1. Il Museo si sta dotando di una area riservata allo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio, speciale.
  2. Alla sala si accede solo accompagnato dal personale.
  3. Nelle sale devono essere assicurati la sorveglianza anche con l’utilizzazione di strumenti tecnologici, ed il servizio di assistenza agli utenti. 

Art. 34.

Informazioni agli utenti

  1. Allo scopo di agevolare gli utenti, la biblioteca dispone una guida che informi sui fondi librari e documentari posseduti, sui servizi forniti e sulle norme che ne regolamentano l’uso.
  2. La biblioteca assicura un servizio di assistenza al pubblico e di informazioni bibliografiche.
  3. Sono a carico dell’utente le spese sostenute dalla biblioteca per l’erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione.
  4. Il pagamento del servizio è disciplinato con apposito tariffario. 

Art. 35.

Proposte degli utenti

  1. La biblioteca tiene a disposizione degli utenti un registro delle proposte d’acquisto, delle segnalazioni e dei suggerimenti.

Art. 36.

Richiesta di documenti in lettura

  1. Ogni documento desiderato in lettura deve essere richiesto tramite un modulo fornito dalla biblioteca compilato chiaramente in tutte le sue parti.
  2. Il numero dei documenti da concedere in lettura è stabilito in numero due.
  3. Il direttore della biblioteca può, in casi particolari, rifiutare la concessione in lettura di qualsiasi documento, motivandone le ragioni.

Art. 37

Consultazione di materiale manoscritto, raro o di pregio

  1. Il materiale manoscritto, raro o di pregio è dato in lettura solo agli studiosi o studenti, previo l’accertamento dell’identità e degli intenti del richiedete.
  2. La consultazione e lo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio avviene sotto il diretto e visivo controllo del personale in sala studio.
  3. Chi accede alla sala studio deve apporre la propria firma sul registro di frequenza.).
  4. Le singole richieste vanno presentate dagli utenti su appositi moduli (modelli 19 e 20) compilati chiaramente in tutte le loro parti. Tali moduli sono consegnati insieme ad un documento di identità, all’assistente di sala, il quale ne trattiene una parte per tutto il tempo in cui il materiale richiesto rimane in consultazione. Quando il materiale richiesto viene consegnato all’utente, questi deve apporre, per ricevuta, la propria firma nel registro del movimento (modello 21).
  5. Per ogni manoscritto, o riproduzione dello stesso, dato in lettura, si devono riportare sull’apposito schedone (modello 22) le indicazioni ivi prescritte. Gli schedoni vanno ordinati secondo la collocazione dei manoscritti e possono essere consultati dai lettori.
  6. I manoscritti e i documenti rari o di pregio vengono dati in lettura uno per volta, salvo motivate esigenze di studio.
  7. Il numero massimo di richieste da soddisfare nella giornata per ciascun utente viene stabilito nel regolamento interno di ciascuna biblioteca.
  8. Il materiale manoscritto, raro o di pregio deve essere consultato con idonee e necessarie cautele per assicurarne la salvaguardia. In ogni caso l’utente deve effettuare la consultazione sui tavoli appositamente riservati e riconsegnare all’assistente il documento avuto in lettura ogni volta che si allontani dalla sala anche per breve tempo.

Art. 38.

Consultazione di documenti riprodotti

  1. Al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa deve essere data in lettura in sostituzione dell’originale, a meno che l’utente non dimostri la reale necessità di servirsi dell’originale medesimo. 

Art. 39.

Consultazioni di documenti nei magazzini

  1. L’accesso ai magazzini librari per la consultazione diretta dei documenti è vietato al pubblico.
  2. Il direttore della biblioteca può, tuttavia, autorizzare la consultazione dei documenti nei magazzini in casi eccezionali, su motivata richiesta dell’utente e con l’adozione delle necessarie cautele. 

Art. 40.

Restituzione

  1. Prima di uscire dalla biblioteca, l’utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura.
  2. Il materiale ricevuto in lettura può essere tenuto in deposito, a disposizione dell’utente, per i giorni successivi.
  3. Le modalità del deposito sono stabilite nel regolamento interno di ogni singola biblioteca. 

Art. 41.

Sanzioni

  1. Il direttore può escludere dalla biblioteca, per un periodo di tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente regolamento o del regolamento interno.
  2. I nomi degli esclusi vengono indicati in un avviso affisso in biblioteca. Dell’esclusione va data comunicazione all’interessato.
  3. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di un reato contro il patrimonio della biblioteca, o tenti di asportare materiale documentario, chi, intenzionalmente danneggia i locali e quanto negli stessi contenuto, nonchè chi compia altre gravi mancanze, con provvedimento del direttore viene escluso cautelativamente dalla biblioteca. Il direttore della biblioteca espone i fatti in una dettagliata relazione da trasmettersi subito all’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria per l’eventuale adozione del provvedimento di esclusione da tutte le biblioteche pubbliche statali.
  4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali provvede ad escludere da tutte le biblioteche pubbliche statali chi si sia reso responsabile dei fatti di cui al comma precedente. La sanzione viene comminata con decreto motivato per un periodo di tempo determinato comunque non inferiore a tre mesi.
  5. Copia del provvedimento di esclusione, decretato ai sensi del quarto comma del presente articolo, è notificato all’interessato nonchè pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Con circolare ministeriale i nominativi degli esclusi sono comunicati a tutte le biblioteche pubbliche statali. Tale circolare è affissa in biblioteca. 

Titolo quinto

SERVIZI AL PUBBLICO: PUBBLICAZIONI

Art. 42.

Pubblicazioni della biblioteca

  1. Le pubblicazioni e altro materiale informativo prodotto dalla biblioteca, nell’ambito della sua attività tecnico-scientifica, possono essere offerti al pubblico a pagamento.
  2. Il pagamento del servizio è disciplinato dal presente regolamento.

Titolo sesto

SERVIZI AL PUBBLICO: DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Art. 43.

Dichiarazioni di conformità

  1. È competenza del direttore della biblioteca rilasciare, a richiesta degli interessati, dichiarazioni di conformità relative a riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca o ricevuti in prestito da altre biblioteche. 

Titolo settimo

SERVIZI AL PUBBLICO: USO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA

Art. 44

Uso dei locali della biblioteca

  1. Il direttore può concedere, ai sensi della normativa vigente, l’uso dei locali della biblioteca a favore di enti, associazioni, fondazioni o privati.

Titolo ottavo

SERVIZI AL PUBBLICO: RIPRODUZIONI

Art. 45.

Oggetto e motivi dell’autorizzazione

  1. La riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca è un servizio erogato previa autorizzazione. Le spese sostenute per l’erogazione di tale servizio sono a carico dell’utente.
  2. L’autorizzazione alla riproduzione è concessa, a richiesta

degli interessati, per motivi di studio o a scopo commerciale, ove lo stato di conservazione dell’esemplare lo consenta, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d’autore e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici al quali l’esemplare sia sottoposto.

  1. Il pagamento del servizio è disciplinato dall’art. 61 del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione. 

Titolo ottavo

SERVIZI AL PUBBLICO RIPRODUZIONI

Art. 46.

Tutela del materiale

  1. È cura dell’incaricato dalla direzione della biblioteca, dopo avere accertato che lo stato di conservazione lo consente, controllare che il tipo di riproduzione sia adatto al materiale specifico trattato e che l’intero procedimento sia attuato con le dovute cautele onde evitare deterioramenti agli esemplari per i quali è stata richiesta la riproduzione.
  2. Qualora la biblioteca sia in possesso del negativo o di altro supporto riproducibile la riproduzione richiesta viene tratta dal medesimo. 

Art. 47.

Autorizzazione per motivi di studio

  1. L’autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio ancorchè integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti italiani e stranieri i quali all’atto della richiesta (modello 23), sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie che si intendono ottenere, sia che il materiale riprodotto non verrà usato per scopo di lucro o per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.
  2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dall’amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto una autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa al pubblico.

Art. 48.

Autorizzazione per scopi editoriali o commerciali

  1. L’autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti, italiani e stranieri, i quali, all’atto della richiesta sono tenuti a dichiarare che il materiale riprodotto non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.
  2. Il destinatario dell’autorizzazione deve indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere a quanto stabilito all’atto della concessione.

Art. 49.

Riproduzioni di cimeli e interi fondi

1.L’autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonchè di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, può essere concessa solo per motivi di studio.

  1. La richiesta deve essere inoltrata, con motivato parere, al direttore della biblioteca, che terrà conto di:
  2. a) se l’esemplare di cui è stata chiesta la riproduzione è libero da vincoli giuridici ad esso strettamente connessi e se l’opera non è sottoposta ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di editoria e di diritto d’autore;
  3. b) se lo stato di conservazione dell’esemplare consente la riproduzione, ove questa non sia già posseduta dalla biblioteca, o, anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto. 

Titolo nono

SERVIZI AL PUBBLICO: PRESTITO

Art. 50.

Servizio di prestito

  1. Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità dei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale.
  2. La disponibilità di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:
  3. a) prestito del documento originale, quando è possibile;
  4. b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;
  5. c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell’utente. 

Art. 51.

Prestito diretto

  1. Il prestito diretto si effettua a favore di coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano residenti in Sicilia.
  2. Per i minori di diciotto anni l’ammissione al prestito è possibile con richiesta dei genitori o del tutore.
  3. Possono essere ammessi al servizio di prestito, pur non essendo residenti nella regione in cui ha sede la biblioteca, per periodi limitati di tempo:
  4. a) i cittadini italiani, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonchè i cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità europea in grado di documentare le proprie necessità di studio o di ricerca e il proprio domicilio, anche se temporaneo;
  5. b) i cittadini dei Paesi extracomunitari che siano in possesso della certificazione attestante il periodo di soggiorno e della presentazione di un’autorità diplomatica o di una istituzione culturale.
  6. Agli utenti del servizio di prestito è rilasciata una tessera da presentarsi ad ogni richiesta.
  7. La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia e recante gli estremi del documento
  8. Le spese relative alle procedure di inoltro dei documenti sono a carico dell’utente.
  9. L’utente che non restituisca il documento ottenuto in prestito o lo restituisca danneggiato, o lo smarrisca, anche per fatto a lui non imputabile, è soggetto alle sanzioni previste all’art. 58 del presente regolamento. 

Art. 52.

Obblighi dell’utente

  1. L’utente del servizio di prestito è tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio.
  2. È vietato all’utente prestare ad altri i documenti ricevuti in prestito.
  3. Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti è sospeso o escluso dal servizio di prestito secondo le modalità di cui al successivo art. 58. 

Art. 53.

Prestito interbibliotecario

  1. Il prestito interbibliotecario, nazionale od internazionale, si attua tra biblioteche che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità e si impegnino a rispettare le norme che regolano il servizio.
  2. L’uso diretto di documenti ricevuti in prestito interbibliotecario è consentito solo previa autorizzazione preliminare della biblioteca La biblioteca ricevente resta, comunque, responsabile della buona conservazione e della tempestiva restituzione dei documenti ricevuti.
  3. I documenti inviati in prestito interbibliotecario devono essere coperti da idonea garanzia assicurativa a carico dell’utente, a norma delle disposizioni vigenti in Italia e all’estero.
  4. I documenti di pregio concessi in prestito interbibliotecario devono essere riassicurati presso una società assicuratrice, anche per il prestito interbibliotecario nazionale.
  5. Le spese relative al prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale, sono a carico dell’utente.
  6. Il pagamento del servizio è disciplinato dall’art. 61 del presente regolamento.

 Art. 54.

Oggetto del servizio

  1. Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio documentario della biblioteca. Esso viene erogato secondo le disposizioni dell’art. 50, comma secondo, del presente regolamento.
  2. È di regola escluso dal prestito in originale il materiale:
  3. a) sottoposto a vincoli giuridici;
  4. b) soggetto a particolari tecniche di protezione;
  5. c) in precario stato di conservazione;
  6. d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato;
  7. e) miscellaneo legato in volume;
  8. f) di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificità ed integrità delle raccolte.
  9. Il prestito di manoscritti e del materiale raro o di pregio si attua esclusivamente tra biblioteche e nel rispetto delle norme di tutela. Per i manoscritti, in particolare, è obbligatorio osservare tutte le norme previste per la loro consultazione.
  10. Le biblioteche pubbliche statali hanno facoltà di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano fatto richiesta manoscritti od altro materiale di pregio appartenente alla nostra Biblioteca.

Art. 55.

Modalità del servizio

  1. Il prestito diretto si richiede compilando, in duplice copia, l’apposito modulo
  2. Il prestito interbibliotecario nazionale si richiede compilando, in triplice copia, l’apposito modulo
  3. Salvo casi eccezionali, rimessi al giudizio del direttore della biblioteca, a ciascun utente non si possono prestare contemporaneamente più di due documenti, per un massimo di quattro unità.
  4. La biblioteca, di regola, può dare in prestito interbibliotecario al medesimo istituto documenti fino ad un massimo di cinque unità, e materiale manoscritto raro o di pregio fino ad un massimo di due unità.
  5. Il prestito interbibliotecario internazionale si effettua sulla base degli accordi con i singoli Stati per l’espletamento del servizio.
  6. La richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa. 

Art. 56.

Garanzia a tutela del materiale

  1. L’addetto al prestito deve controllare l’integrità, lo stato di conservazione del documento e le particolarità di rilevante interesse dell’esemplare, nonchè eventuali allegati. Tali elementi, unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che non incidono sulla conservazione del documento richiesto e ne consentano quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti individuali ed alle biblioteche e sono, comunque, annotati sui rispettivi registri.
  2. All’atto della consegna del documento, il richiedente firma la relativa ricevuta con la quale di impegna a rispettare le norme che regolano il servizio.
  3. Il documento viene consegnato all’utente congiuntamente ad un permesso, compilato e firmato dall’addetto al servizio, da consegnarsi all’uscita. 

Art. 57.

Durata

  1. Il prestito ha la durata massima di trenta giorni.
  2. Un documento già in prestito può essere prenotato da altro  utente.
  3. In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazioni il prestito può essere prolungato per un massimo di altri trenta giorni.
  4. Il direttore della biblioteca ha la facoltà di esigere, in qualsiasi momento, la restituzione immediata di un documento in prestito.
  5. Nel prestito interbibliotecario il periodo di trenta giorni non comprende il tempo strettamente necessario per la trasmissione e la restituzione dei documenti.
  6. Una volta all’anno deve essere effettuata la revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito. Nei quindici giorni precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere restituiti alla biblioteca. Tempi e modalità sono stabiliti nel regolamento interno.

Art. 58.

Sanzioni

  1. All’utente che non restituisca puntualmente il documento ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito a restituirlo. Al tempo stesso l’utente è escluso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta.
  2. All’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito è rivolto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’invio a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che a giudizio del direttore della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purchè della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò sia impossibile, al versamento di una somma, da determinarsi dal medesimo direttore dell’istituto, comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del documento stesso.
  3. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione dell’invito di cui ai commi precedenti, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, l’utente inadempiente è escluso dalla frequenza della biblioteca, è segnalato al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l’esclusione dalle biblioteche pubbliche statali, a norma dell’art. 41 del presente regolamento, ed è denunciato all’autorità giudiziaria.
  4. Il direttore della biblioteca può proporre l’esclusione dalla frequenza delle biblioteca anche di chi, rendendosi responsabile di danneggiamenti o dello smarrimento di un documento ricevuto in prestito, lo abbia restituito o abbia altrimenti risarcito il danno.
  5. Il direttore della biblioteca può sospendere il prestito interbibliotecario nei confronti degli istituti che si siano resi responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano il servizio, e deve chiedere il risarcimento in caso di danneggiamento o mancata restituzione dei documenti prestati. 

Art. 59.

Riammissione al servizio

  1. Chi è stato escluso dal prestito a norma del precedente articolo può essere riammesso al servizio, sempre che abbia adempiuto alle formalità precisate nel provvedimento che ha disposto l’esclusione. 

Art. 60.

Registrazioni obbligatorie

  1. Le biblioteca registra il movimento dei prestiti, relativamente ai documenti ed agli utenti.
  2. Per i documenti dati in prestito diretto, la biblioteca registra il movimento.
  3. a) cronologicamente, per fini amministrativi statistici e per il controllo delle scadenze.
  4. b) topograficamente, per il controllo delle raccolte.

Titolo decimo

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

Recupero spese

  1. I servizi aggiuntivi sono offerti a pagamento al pubblico ai sensi della normativa vigente.
  2. Si considerano servizi aggiuntivi:
  3. a) l’erogazione di informazioni bibliografiche di cui all’art. 34, terzo comma;
  4. b) la vendita di pubblicazioni ed altro materiale informativo di cui all’art. 42;
  5. c) la fornitura di riproduzioni di cui all’art. 45, primo comma;

Art. 62.

Modulistica

 La modulistica e i registri obbligatori di cui al presente regolamento si intendono formalmente sostituiti dalle registrazioni in memoria o dagli stampati prodotti dall’elaboratore.

Art. 63.

Tutela dei dati automatizzati

  1. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, e fermo restando quanto già stabilito nei precedenti articoli, si garantisce la sicurezza dei dati trattati attraverso la loro duplicazione periodica su supporti adeguati, da conservarsi con le necessarie cautele. 

Art. 64.

Norme richiamate

  1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, valgono le norme della legge e del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.